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martedì 10 novembre 2009

«Si può falsificare» E scatta l'allarme per il Dna



Pensate a due fratelli e a un enorme patrimonio custodito gelosamente dal padre. Uno dei figli, notoriamente il più scapestrato, per mettere le mani sul denaro, non esita a uccidere. E tenta di far cadere la colpa sull’altro. Per gettare luce sul delitto, niente di meglio che ricorrere al test del Dna. Ma, sorpresa, il risultato inchioda proprio il ragazzo angelico e insospettabile: quelle poche gocce di sangue trovate dalla polizia appartengono a lui. L’accusa non ha più dubbi. La giuria sembra condotta a una condanna annunciata. Eppure, l’errore giudiziario sta in agguato.

Com’è possibile? La prova genetica è considerata regina, quella che dà una quasi infallibile certezza del coinvolgimento in un crimine o permette di sostenere l’estraneità alla scena del delitto. Da quando è stata introdotta (l’Fbi americano ha cominciato a utilizzarla nel 1988, la sua "invenzione" risale a quattro anni prima) ha risolto moltissimi casi e tante vicende oscure del passato trovano una rilettura grazie alla tecnica allora indisponibile. Il test del Dna, ormai famosissimo grazie a tv, cinema e letteratura, ha anche salvato la vita a 17 condannati a morte negli Stati Uniti, trovati innocenti dopo la condanna attraverso il ricorso all’analisi genetica. Il perfezionamento della tecnica promette oggi sempre maggiore accuratezza e in pochissimo tempo, forse dall’anno prossimo, la polizia americana potrà contare su dispositivi capaci di leggere in tempo quasi reale il profilo cromosomico di persone sottoposte a fermo.
I problemi di privacy sono ben noti. Ma un recentissimo lavoro scientifico condotto da ricercatori di una società privata e della polizia israeliana sembra avere inferto un duro colpo alla possibilità di mantenere quello del Dna come unica e inconfutabile elemento d’incolpazione nel processo penale.

È stato infatti dimostrato che risulta possibile fabbricare in laboratorio prove genetiche assolutamente indistinguibili, perfino senza possedere materiale organico della persona in questione: basta avere accesso alla "scheda" di quell’individuo custodita in una banca dati, sia giudiziaria sia medica. E il compito è alla portata di un biologo senza particolari competenze in materia. «Si può facilmente manipolare la scena di un crimine», ha spiegato al <+corsivo>New York Times<+tondo> Dan Frumkin, primo autore dello studio, pubblicato su <+corsivo>Forensic Science International: Genetics<+tondo>. Lo scopo della Nucleix, l’azienda per cui lavora, non è del tutto disinteressato: la compagnia bio-tech di Tel Aviv ha messo infatti a punto un proprio test pensato per distinguere veri campioni di Dna da quelli "costruiti".

Torniamo ai due fratelli. È sufficiente prendere un mozzicone di sigaretta, un capello o un bicchiere da cui si è bevuto per estrarre il Dna del soggetto e creare un campione da rimettere su un’arma o su un passamontagna nella forma di uno schizzo di sangue o di una goccia di saliva. Non serve nemmeno un’abilità particolare, molti biologi (se disonesti) possono compiere un’operazione simile, senza bisogno di attrezzature speciali. Ed è forse possibile suddividere il "lavoro" in forma anonima tra centri che si occupano di genetica, facendo gli ordini via Internet, inviando e ricevendo i campioni per posta.
Il punto chiave è che i ricercatori israeliani hanno inviato armi e altri oggetti "sporcati" a laboratori utilizzati dalla Giustizia americana e nessuno dei tecnici abilitati ha notato nulla di anomalo analizzando la traccia. In un caso, dal sangue di una donna sono stati tolti i globuli bianchi (che contengono il Dna) e a esso sono poi stati aggiunti frammenti genetici tratti dal capello di un uomo. Tale reperto, sottoposto a uno dei centri più importanti negli Stati Uniti, è stato tipizzato senza incertezze come un profilo maschile.

I risultati dello studio di Frumkin e colleghi sono stati giudicati «preoccupanti» dall’American Civil Liberties Union: «Il Dna pare più facile da spargere sul luogo di un delitto delle stesse impronte digitali. E noi stiamo costruendo un sistema penale che sempre più si basa su questa tecnica probatoria».
Qualche perplessità è manifestata invece da Pietro Liò, docente di Bioinformatica all’università di Cambridge. «Difficile "invecchiare" e "frammentare" il Dna nel modo in cui di solito si presenta sulla scena del crimine – spiega –. Certo, oggi la tecnologia progredisce in modo rapidissimo e permette manipolazioni sempre più sofisticate. Che richiedono un supplemento di attenzione e ricerca. A favore della prova del Dna, va però ricordato che è possibile analizzare il profilo genetico di una persona anche mescolato a 200 tracce di altrettanti individui».

Concorda Lucia Bianchi, avvocato in Firenze ed esperta di genetica forense: «Nel caso dei fratelli, la difesa non avrebbe ceduto facilmente. Bisogna considerare l’alibi, il modo in cui le tracce possono essere state lasciate sul luogo del delitto. E poi non c’è solo la prova del Dna. Si considerano, ad esempio, le traiettorie degli schizzi di sangue. L’arma deve essere "truccata" a regola d’arte. Non basta il falso campione con cui sporcarla. Insomma, le falsificazioni mi sembrano molto difficili».
Resta il fatto che il test del Dna ha perso un po’ della sua aura di infallibilità. Benché la contromossa venga proprio dagli autori dello studio citato. Un’ulteriore analisi può scoprire che il campione genetico è artificiale (grazie al fenomeno della metilazione). Ma nessun laboratorio del mondo la esegue ancora...
Amdrea Lavazza
Origine: avvenire.it

venerdì 23 ottobre 2009

Disconoscimento di paternita'

Disconoscimento di paternita'

La filiazione, così come la famiglia legittima, è uno degli istituti fondanti il nostro sistema, tutelato e riconosciuto dalla Costituzione e dall'intero apparato normativo italiano. Si comprende, quindi, la particolare attenzione che il legislatore ha dedicato all'azione di disconoscimento di paternità, il cui scopo è l'accertamento negativo dello stato di legittimità di un figlio così come risultante dall'atto di nascita.

Con detta azione, quindi, il presunto padre (o gli altri soggetti legittimati e tassativamente indicati dalla legge) adisce l'Autorità Giudiziaria per far accertare che il soggetto che risulta dai registri di nascita esser suo figlio, in realtà non lo è dal punto di vista biologico. In particolare, in tale settore la difficoltà maggiore è sempre stata la ricerca di un delicato equilibrio tra due contrapposte esigenze di tutela. Da un lato, di fatti, vi è la necessità di assicurare la verità, intesa in tale ambito come esatta conoscenza della genitorialità biologica e, cioè, come consapevolezza su chi realmente sia il proprio genitore (favor veritatis); dall'altro, tale esigenza deve necessariamente bilanciarsi con la contrapposta necessità di tutelare la famiglia legittima (favor legitimitatis), posto che l'azione di disconoscimento tende proprio ad eliminare lo status di figlio legittimo, che ne costituisce di conseguenza il necessario presupposto.

Naturalmente tale punto di equilibrio è fortemente connaturato all'evoluzione storica e al contesto culturale di un paese; così, se fino a qualche tempo fa si privilegiava il favor legitimitatis, oggi il legislatore e la giurisprudenza hanno cercato sempre più di agevolare la ricerca della verità nell'ambito dei rapporti familiari. Proprio a tale scopo è stata riformata più volte, nel corso degli anni, la disciplina del disconoscimento di paternità, con il chiaro intento di privilegiare il favor veritatis, nonostante l'apparato legislativo sia ancora fortemente rigoroso per ciò che concerne presupposti e modalità di esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità.

A tal proposito, e proprio a dimostrazione di quanto sia difficile contemperare le due opposte esigenze, anche in risposta a quanti sostengono che l'attuale apparato normativo sia ancora eccessivamente restrittivo e troppo orientato al favor legitimitatis, la Cassazione ha rilevato che “pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione – chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica – il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'articolo 30 della Costituzione non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al quarto comma che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore” (Cass. Civ. 20254/04).

Ciò premesso, per avere un quadro completo dell'attuale disciplina del disconoscimento, si deve necessariamente accennare alla disciplina della filiazione legittima, che ne costituisce presupposto logico. Più precisamente, il codice civile stabilisce che lo stato di figlio legittimo si acquista quando concorrono quattro presupposti: vi sia un matrimonio valido e il figlio venga partorito dalla donna sposata. La ricorrenza di questi due presupposti è di immediata prova, bastando a tale scopo il certificato di matrimonio e l'atto di nascita. Il concepimento sia avvenuto in costanza di matrimonio. In relazione a tale requisito il codice civile, all'art. 232, stabilisce che “si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cd. presunzione di concepimento in costanza di matrimonio). Il nascituro sia “generato dal marito”. Anche in relazione a tale presupposto, il codice civile detta all'articolo 231 la cd. presunzione di paternità, secondo cui il marito si presume padre del bambino concepito durante il matrimonio.

I presupposti di concepimento in costanza di matrimonio e di paternità sono presunzioni, nel senso che la legge presume che il figlio nato entro il lasso di tempo che va dal centottantesimo giorno dalla celebrazione del matrimonio al trecentesimo giorno prima dello scioglimento dello stesso sia stata concepito in costanza d matrimonio, così come presume che il padre legittimo dello stesso sia il marito. Sono, tuttavia, presunzioni relative, nel senso che la legge ammette che venga data la prova contraria, limitatamente però nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'articolo 235 del codice civile. L'articolo 235 c.c., appunto, descrive le condizioni per cui, pur sussistendo i presupposti di cui all'articolo 231 del c.c. e, quindi, avendo il nascituro assunto lo status di figlio legittimo, si può esercitare un'azione specifica per disconoscerne la paternità.

Scopo di tale azione è, quindi, quello di rimuovere lo status di figlio legittimo, accertando che lo stesso è stato concepito da persona diversa dal presunto padre ex art. 231 c.c.; in queste ipotesi, quindi, il legislatore privilegia il principio del favor veritatis a discapito del favor legitimitatis. Tuttavia, proprio alla ricerca di un equilibrio tra le su menzionate contrapposte esigenze, il legislatore ammette che tale azione possa essere esercitata solo in quattro ipotesi tassativamente determinate.

La prima ipotesi ricorre quando “i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita”. Dall'originaria nozione di coabitazione intesa come impossibilità di fatto a coabitare, oggi si è abbracciata un'accezione molto più ampia di coabitazione, “comprensiva delle ipotesi in cui i coniugi - pur avendo abitato nello stesso alloggio o vissuto nella stessa città o avuto comunque possibilità di visita o incontro – si siano trovati insieme in circostanze di tempo e di luogo e in condizioni personali e soggettive tali da rendere improbabile che essi abbiano potuto avere rapporti intimi. Dal che consegue che, quando l'attore abbia dimostrato la non coabitazione, nel senso precisato, la parte convenuta deve, essa, provare, fornendo idonei elementi presuntivi, il ripristino anche temporaneo della coabitazione ovvero che eventuali incontri occasionali o saltuari siano sfociati in rapporti intimi” (Cass. Civ. 86/498).

La seconda ipotesi ricorre nel caso in cui, nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita, il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare. Pertanto, il presunto padre che intenda disconoscere il figlio deve provare l'esistenza, per tutto il periodo corrispondente al concepimento, di una impotenza; tale dimostrazione può essere fornita con la cd. prova seminologica, essendo sufficiente dimostrare, nel periodo in questione, una costante ed assoluta mancanza di spermatozoi. Questo è ciò che è richiesto dalla noma, non essendo invece necessario l'accertamento in ordine alle cause di tale azoospermia né se siffatta anomalia sia reversibile o meno.

La terza ipotesi si ha nel caso in cui nel periodo di concepimento “la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità”.

L'articolo 235 c.c. contiene in realtà tre ipotesi diverse ed autonome alla presenza delle quali è possibile attivare l'azione di disconoscimento della paternità. La prima ricorre nel caso in cui la moglie abbia celato al marito la gravidanza e la nascita del figlio. In particolare, il celamento della gravidanza rende ammissibile l'azione di disconoscimento della paternità, anche indipendentemente dal celamento della nascita, quando la moglie abbia occultato la gravidanza stessa con un comportamento cosciente e volontario, anche se non preordinato, ovvero privo della convinzione circa l'estraneità del marito rispetto al concepimento, quando tale comportamento si sia protratto per un apprezzabile periodo di tempo fra la conoscenza dello stato di gravidanza e la sua comunicazione al marito, nell'arco compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita (Cass. Civ. 8420/94).

La seconda ipotesi ricorre nel caso di adulterio della moglie durante il periodo di concepimento. È stato rilevante in tale ambito un intervento della Corte Costituzionale che si è pronunciata con sentenza del 06.07.2006, n. 266. In particolare, prima di detta sentenza, la giurisprudenza riteneva che l'esame ematologico e genetico a cui rinvia l'art. 235, comma primo, n. 3 (cd. Test del DNA) fosse possibile solo subordinatamente alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Occorreva, cioè, prima dimostrare che la moglie avesse commesso adulterio e solo successivamente si potevano introdurre prove tecniche atte ad accertare la non compatibilità della caratteristiche genetiche / ematiche del “presunto” figlio con quelle del “presunto” padre.

La Consulta, con detto intervento, ha dichiarato “illegittimo l'art. 235, comma 1, n. 3, c.c., nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie”. Evidentemente, si è riconosciuto che l'esito del test del DNA possa costituire una prova implicita dell'adulterio e ciò sopratutto grazie ai progressi della scienza medica che ormai fanno si che tale test conduca a risultati pressoché equivalenti alla certezza. Pertanto, ad oggi, è possibile, indipendentemente dalla prova dell'adulterio, produrre a sostegno dell'azione de quo prove genetiche ed ematologiche rivolte a dimostrare che le caratteristiche genetiche / ematologiche del figlio sono incompatibili con quelle del padre. In tale ambito, può accadere che il coniuge contro cui è proposta l'azione rifiuti di sottoporsi al necessario prelievo per le verifiche tecniche. Se ciò accade, è ormai orientamento consolidato quello secondo cui il giudice possa valutare tale rifiuto ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; in particolare, il giudice da tale rifiuto, laddove ingiustificato, può desumere argomenti di prova su cui fondare il proprio convincimento.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, legittimati attivi a proporre l'azione di disconoscimento sono il presunto padre, la madre, il figlio una volta che abbia raggiunto la maggiore età. Il figlio minore non può attivarsi in proprio ma, se già sedicenne, solo per il tramite di un curatore speciale nominato ad hoc dal giudice; se invece il minore non ha ancora compiuto i sedici anni, l'azione può essere proposta dal pubblico ministero (art. 244 c.c.). Nel caso in cui il titolare dell'azione di disconoscimento muoia prima di averla promossa, la facoltà di esercitare l'azione è trasmessa agli eredi (art. 246 c.c.).

Nello specifico, nel caso di morte del presunto padre o della madre, legittimati sono i discendenti e gli ascendenti mentre, nel caso di morte del figlio, legittimati sono il coniuge o gli ascendenti. Per quanto concerne la legittimazione passiva, il presunto padre, la madre e il figlio sono litisconsorti necessari. L'azione, proprio per esigenze di stabilità e certezza in relazione allo status di figlio legittimo, può essere proposta entro termini decadenziali piuttosto brevi; di fatti, “i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità concorrono...a definire l'ambito nel quale il disconoscimento di paternità è esperibile e, con esso, a delineare il punto di equilibrio tra verità biologica e certezza dello status come presuntivamente attribuito” (Cass. Civ. 6302/07).

Tali termini si differenziano a seconda dei soggetti che intendono proporre detta azione: la madre può proporre l'azione entro il termine di sei mesi decorrente dalla nascita del figlio ovvero, in caso di impotenza a generare, decorrente dal giorno in cui sia venuta a conoscenza di detta impotenza (Corte Cost., sent. n. 170 del 14.05.1999); il presunto padre può proporre l'azione entro un anno decorrente:
(i) dalla nascita del figlio, se era presente;
(ii) dal giorno del suo ritorno, se era lontano;
(iii) dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita, se prova di non averne avuto notizia prima; (iv) dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza a generare (Corte Cost., sent. n. 170 del 14.05.1999);
(v) dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'adulterio della moglie, nel caso di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c. (Corte Cost., sent. n. 134 del 06.05.1985).

il figlio può proporre l'azione entro un anno decorrente dal compimento della maggiore età o dal successivo momento in cui sia venuto a conoscenza di fatti che rendono esperibile l'azione. Non può mai proporre tale azione il presunto padre biologico che rimane estraneo all'intero procedimento.

La sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento è una sentenza di accertamento costitutivo, nel senso che comporta una modifica dello stato del figlio e, come tale, ha effetti erga omnes. Detti effetti, praticamente, si sostanziano nella fatto che il figlio disconosciuto: perde lo status di figlio legittimo nonché il cognome del marito della madre; acquista lo status di figlio naturale riconosciuto dalla sola madre, salvo il successivo riconoscimento del vero padre.

* Avv. Matteo Santini, Dott.ssa Beatrice Maiolini, legali in Roma

Pubblicato da osservatoriosullalegalita.org

sabato 17 ottobre 2009

Test Genetici Legali (Forensi)


Cosa sono i Test Legali o Forensi?
I Test Genetici per uso Legale non differiscono tecnicamente dai Test Informativi. Richiedono solo di seguire una specifica procedura di raccolta dei campioni. Tale procedura, per avere validità legale, deve garantire l'identità dei soggetti che si sottopongono al test. Ovvero, è necessario che una terza persona identifichi i soggetti, acquisisca i campioni e le necessarie autorizzazioni, compilando un apposito modulo fornito da Kriagen.
I Test Genetici Legali possono essere richiesti dal giudice, se è in corso una causa, che incaricherà un Laboratorio (normalmente una struttura pubblica). La legge n°397 del 7.12.2000 consente, in sede giudiziaria, che le parti possano servirsi di un Consulente Tecnico di Parte (CTP). Kriagen può operare su tutto il territorio Nazionale garantendo professionisti per l'incarico di Consulenti Tecnici di Parte (CTP) in sede giudiziaria, e fornire un importante supporto tecnico ad avvocati, medici e agenzie investigative.
Un privato può eseguire di sua iniziativa un Test Genetico Legale, ma come precedentemente detto, deve essere rispettata una precisa procedura di raccolta del campione perché abbia valore. In questa procedura è fondamentale che l’identità dei soggetti ed il loro prelievo siano eseguiti e confermati, con dichiarazione scritta, da un medico idoneo. Inoltre tutti i soggetti sottoposti al Test devono rilasciare una specifica autorizzazione. Kriagen indicherà il medico idoneo con sede più vicina al cliente (link).
Nel caso del Test di Paternità Legale si devono produrre i campioni di entrambi i genitori. Questi Test Genetici sono certi al 99,999% e sono richieste metodologie, caratteristiche tecniche, strumentazioni e kit specifici per uso forense. Kriagen certifica i propri test con procedure metodologiche e tecniche forensi, garantendo ai propri clienti la certezza di un Test Genetico per uso Forense.

I Test Genetici eseguibili in ambito Forense sono diversi, tra cui:

Test Paternità
Test Profilo DNA
Test Immigrazione (Ricongiungimento Familiare)
Test Parentela
Consulente Tecnico di Parte Forense (CTP)

Perché fare i Test Genetici Legali presso Kriagen

    Perché Strumenti, Metodiche e Kit usati da Kriagen sono certificati per uso Forense.
    Perché è eseguibile nella propria città con Medico.
    Perché il Risultato è Garantito e Certo al 99,999%.
    Perché si paga solo il 50% all'ordine e il saldo alla consegna dei Risultati.
    Perché fate tutto da casa nella totale Privacy.
    Perché il Kit di Prelievo è Incluso nel Costo.
    Perché i Test hanno le 3 Garanzie di Kriagen.
    Perché il Supporto Tecnico Scientifico è Gratuito.

Su quali campioni è eseguito i Test Genetici Legali?

I Test Legali sono comunemente eseguiti su Campioni Orali, con il nostro Kit Gratuito.
Inoltre, è possibile estrarre il DNA da altri supporti come ad esempio: Chewingum, mozziconi di sigaretta, capelli, liquido seminale, etc. Un elenco dettagliato con tutti i vari possibili campioni utilizzabili è visionabile nella sezione "Campioni Forensi". Grazie a questi campioni si può eseguire il Test anche nel caso in cui un individuo non sia al momento disponibile per il prelievo.
Nei casi di Test di Paternità Legali con minorenni o soggetti non emancipati, è indispensabile un’esplicita autorizzazione all'esecuzione del test rilasciata da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
Inoltre, qualora vi fossero motivi d'incompatibilità tra le parti, è possibile fare i prelievi in tempi e luoghi diversi, purché non all'insaputa di uno o dell'altro genitore. Il Kit di Prelievo Legale prevede N.1 Tampone Sterile per ogni soggetto sottoposto a test.


Garanzie e Tempi

Il Test e il Risultati sono assicurati dalle 3 Garanzie.
L'esito degli esami normalmente sono disponibili in 10gg lavorativi dal ricevimento dei campioni, e la comunicazione può avvenire in differenti modi scelti dal cliente.
Al termine delle analisi è redatta una dettagliata Relazione Tecnica comprensiva di elettroferogrammi, dettagli su Strumentazione e Kit Forensi e analisi statistiche sui risultati. La relazione potrà essere utilizzata per fini processuali, in azioni di riconoscimento/disconoscimento di paternità.
Inoltre è possibile richiedere un Servizio Test Rapido che consente di eseguire il Test Genetico Legale entro soli 5gg lavorativi dal ricevimento dei campioni.

Quanto Costa il Test

l costo dei Test Genetici Legali è difficilmente determinabile a priori, infatti per ogni test rientrano esigenze specifiche e delicate come il numero e la tipologia dei campioni, il numero dei soggetti sottoposti a test e il luogo dove verranno eseguiti i prelievi. Perciò, visti gli argomenti delicati, prenderemo in esame personalmente caso per caso con tutta la discrezione necessaria. Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni, sarete ricontattati da un nostro responsabile che risponderà a tutte le vostre domande. Avute le informazioni necessarie su come viene effettuato il test, sui risultati e sui costi, potrete scegliere.

post by www.Kriagen.it
trova qui il Test Genetico Legale

Paternità Genetica


Il test di paternità viene effettuato con lo scopo di accertare o escludere una presunta paternità. Questo test è di fondamentale importanza qualora esistano dubbi o incertezze, nonché per la tutela dei diritti e dei doveri di un genitore.

Sebbene sia molto più comune dover accertare se un uomo è il padre biologico di un altro individuo, questo test riveste una certa importanza anche per le donne. In particolare, nel caso in cui una madre si sia sottoposta a fecondazione assistita (con trasferimento dell'embrione) o ad una donazione d'ovulo. Infatti, viene richiesto per confermare la maternità.

Su cosa si basa un test di paternità?
Le informazioni che sono alla base della formazione di un individuo sono contenute nel DNA. Più precisamente nei cromosomi, che costituiscono il patrimonio genetico dell'individuo.

Nel momento del concepimento sono coinvolti i cromosomi paterni e materni, nella stessa percentuale. Quindi il patrimonio genetico di un individuo è costituito per metà dal DNA proveniente dalla madre e per metà da quello derivante dal padre.

Il test di Paternità ha come base questo concetto fondamentale, basandosi sull'analisi genetica di 15 zone del DNA nel figlio e nel genitore presunto. Nello specifico si effettua un confronto dei profili genetici per accertarne la compatibilità. Non è necessario confrontare anche la madre, sono sufficienti i DNA delle persone di cui si vuole verificare il legame.

Le 15 zone analizzate nel DNA, provenienti per metà dal Padre e per metà dalla madre, sono visualizzate in un grafico ed identificate sotto forma di picchi. L'analisi consiste nel confronto dei picchi del presunto padre e del figlio. Per confermare la paternità, metà del patrimonio genetico del padre deve essere uguale a metà di quello del figlio, quindi metà dei picchi devono corrispondere.
Kriagen è un laboratorio specializzato nei Test Genetici su prelievi non invasivi effettuabili nella completa privacy della propria casa. Il test di Paternità viene da noi eseguito comunemente su Tampone Orale, ovvero dalla saliva, con strumenti all’avanguardia e kit certificati per uso forense che assicurano un'affidabilità pari al 99,99%.

La filosofia di Kriagen è garantire ai propri clienti rapidità, qualità e flessibilità nei confronti delle loro esigenze. Kriagen rende, infatti, possibile eseguire il Test anche su campioni alternativi, detti "Campioni Forensi", come ad esempio: chewingum, sangue secco, mozziconi di sigaretta, capelli, unghie, etc.

E' possibile inoltre eseguire il Test di Paternità anche nel caso in cui un individuo non sia al momento disponibile per il prelievo. Il profilo genetico del padre presunto può essere dedotto anche dall'analisi di parenti prossimi.

Il test di Paternità può essere richiesto per esigenze personali, mediche e forensi. Sono ormai tanti gli esempi di situazioni in cui si rende necessario ricorrere al test di paternità per svariate motivazioni (vedi Qui).

Il test di paternità rappresenta infatti un aiuto nel caso in cui i dubbi e le incertezze diventino persistenti, nel caso si desideri ricercare la propria origine o qualora un immigrato voglia richiedere il ricongiungimento familiare. Rappresenta inoltre un valido supporto quando vi sia l'esigenza legale di definire le responsabilità di un genitore biologico, ad esempio relativamente a questioni legate ad eredità patrimoniali o in cause di separazione per affidamento di minore.



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sabato 3 ottobre 2009

Test di Paternità


Test di Paternità Informativo

Cos'è il Test di Paternità Informativo?

Il Test di Paternità Informativo è un Test Genetico che confronta il profilo genetico dei genitori e dei figli per accertarne la compatibilità, con un'affidabilità pari al 99,999..%.
Il test di Paternità Informativo non ha valore legale, ma nel nostro laboratorio le metodologie e le strumentazioni impiegate sono le stesse che si utilizzano per eseguire i test ad uso forense.
Il test di Paternità Informativo è comunemente conosciuto nella sua applicazione classica di accertamento della paternità tra padre e figlio. In questo caso, può essere eseguito con i soli campioni del presunto padre e del figlio/a. Il test può anche essere utile per l'accertamento della maternità. In particolare, nel caso in cui una madre si sia sottoposta a fecondazione assistita (con trasferimento dell'embrione) o ad una donazione d'ovulo. Non c'è differenza nelle modalità di esecuzione del test.
Il test di Paternità Informativo può avere inoltre altri impieghi. Come, ad esempio, il caso in cui i figli vogliano conoscere la propria origine paterna o materna, anche nella circostanza che uno o entrambi i genitori non siano più in vita. Può essere richiesto per avere un informazione preliminare che supporti la decisione di intraprendere o meno una causa legale. Ad esempio in casi di dispute di eredità, in casi di affidamento di minore tra genitori separati o in situazioni di ricongiungimento familiare.

Perché fare il Test di Paternità Informativo presso Kriagen.
• Per eliminare ogni possibile dubbio e confermare o escludere la paternità biologica.
• Per poter scegliere se intraprendere un'azione legale.
• Perché il risultato è Garantito e Certo al 99,999%.
• Perché si paga solo il 50% all'ordine e il saldo alla consegna dei Risultati.
• Perché Strumenti, Metodiche e Kit usati da Kriagen sono certificati per uso Forense.
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• Perché il Kit di Prelievo è Incluso nel Costo.
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• Perché il Supporto Tecnico Scientifico è Gratuito.

Su quali campioni è eseguito il Test di Paternità Informativo?

Il Test è comunemente eseguito su Campioni Orali con il nostro Kit di Prelievo Gratuito.
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Garanzie e Tempi

Il Test e il Risultato sono assicurati dalle 3 Garanzie.
L'esito dell'esame è disponibile dopo 7gg lavorativi dal ricevimento dei campioni, la comunicazione può avvenire in differenti modi scelti dal cliente.
Inoltre è possibile richiedere un Servizio Test Rapido che consente di ricevere i risultati del Test entro soli 3gg lavorativi dal ricevimento dei campioni.

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